Privacy

Informativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03)

Ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto legislativo recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i dati personali da Lei volontariamente forniti per l’attivazione e fruizione dei servizi richiesti saranno trattati, da parte di Calciodoc adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

1. Raccolta delle informazioni

1. La presente informativa riguarda i dati raccolti tramite i moduli presenti in corrispondenza dei servizi:

1. Contattaci
2. Commenti
3. Newsletter

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati

1. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

2. I dati raccolti nelle ipotesi dei punti 1 e 2 dell’art.1 sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

1. Giornalistiche;
2. Instaurare rapporti con l’utenza, in particolare al fine di rispondere alle richieste di informazioni e assistenza;
3. Inviare comunicazioni relative a nuove iniziative del quotidiano Calciodoc;
4. Ottemperare agli obblighi di legge.

3. I dati raccolti nell’ipotesi del punto 3 dell’art.1 sono trattati per le seguenti finalità:

1. Giornalistiche;
2. Erogare i servizi proposti attraverso il forum di Calciodoc;
3. Inviare la newsletter;
4. Inviare comunicazioni relative a nuove iniziative del quotidiano Calciodoc;
5. Inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti materiale e iniziative promozionali, annunci interni e comunicazioni commerciali; questi potranno altresì essere veicolati attraverso la newsletter;
6. Ottemperare agli obblighi di legge.

4. I trattamenti saranno effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’articolo 11 del d.lgs. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

5. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (articoli, bollettini, newsletter, relazioni, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

3. Natura del conferimento dei dati

1. Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto e determinare l’impossibilità per Calciodoc di procedere una completa erogazione del servizio web attraverso il portale www.calciodoc.com e www.calciodoc.it

4. Comunicazione e diffusione dei dati

1. I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite

5. Diritti dell’interessato

1. Correzione/Aggiornamento dei dati personali L’art. 7 del Dlgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti.

In particolare:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

1. Dell’origine dei dati personali;
2. Delle finalità e modalità del trattamento;
3. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
4. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
5. Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

1. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
2. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si potranno esercitare tali diritti direttamente tramite le apposite funzioni disponibili inviando una e-mail a privacy@calciodoc.com

6. Titolare e Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è Fabio Traversa.

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Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Articolo 1 – Princìpi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi princìpi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.

Articolo 2 – Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675 del 1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 675 del 1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Articolo 3 – Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive.

Articolo 4 – Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 5 – Diritto all’informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Articolo 6 – Essenzialità dell’informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Articolo 7 – Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i princìpi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Articolo 8 – Tutela della dignità delle persone

1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Articolo 9 – Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Articolo 10 – Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 11 – Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 12 – Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 24 della legge n. 675 del 1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i princìpi di cui all’art. 5.

Articolo 13 – Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

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